Studio d'Avvocato Guerrieri

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Equa Riparazione

Indennizzo al Cliente per eccessiva durata dei procedimenti giurisdizionali


L' art. 6 - paragrafo 1 - della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall' Italia con la L. n. 848 del 4.8.1955, sancisce il fondamentale principio - recepito dall'ordinamento italiano - per il quale quando un procedimento giurisdizionale si protrae irragionevolmente oltre un determinato periodo di tempo il cittadino che ha proposto l' azione giudiziale - indipendentemente dall’esito della causa - ha diritto a una equa indennità, il cui procedimento per l’ottenimento oggi è disciplinato nell’ordinamento italiano con una legge specifica, la n. 89 del 2001 e ss.mm.ii.

In ambito giurisprudenziale si considera generalmente ragionevole la durata del processo quando esso non ecceda il limite dei 6 anni circa per i tre gradi del giudizio, segnatamente: tre anni per il primo grado di giudizio, due anni per l’appello e un anno per il giudizio di cassazione. Di conseguenza, la durata del processo che superi i ridetti periodi fa sorgere nel cittadino il diritto all’ equo indennizzo, ai sensi della L. 89/2001 e ss.mm.ii.

Chi è interessato ciccando qui, ovvero accedendo all’apposita sezione di questo sito web (Decisioni giudiziali - Corte d’Appello), può leggere alcuni dei provvedimenti di liquidazione dell’indennità di specie ottenuti da Clienti assistiti dall’Avv. Michele Guerrieri.

Per l’irragionevole durata dei procedimenti, in presenza di determinati presupposti risultano, altresì, proponibili delle speciali procedure presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo per violazione dell’art. 6 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.


EQUITABLE RELIEF
Compensation payable to clients due to the excessive duration of legal proceedings


Art. 6 - paragraph 1 – of the European Convention on Human Rights and Fundamental Liberties, which was ratified in Italy with Law no. 848 dated 4.8.1955, sanctions a fundamental principle – which has been ratified by the Italian legal system – according to which: in the event that a court case goes on for an unreasonable length of time, beyond a determined period, regardless of the outcome of the case, the citizen who took legal action has the right to obtain equitable indemnity.

Within the field of jurisprudence, the duration of a trial is considered reasonable when it does not exceed the limit of 6 years for the three degrees of court justice, specifically: three years for the first degree, two years for the appeal and one year for cassation. As such, the duration of a trial exceeding such periods entitles the citizen in question to claim equitable relief, pursuant to law 89/2001 ss.mm.ii..

If you are interested in claiming equitable relief, please click here, or access the specific section of this website (Judicial Decisions – Courts of Appeal), where you can read some of the recent payment orders for equitable relief due to the unreasonable duration of legal proceedings obtained by Clients assisted by Avv. Michele Guerrieri.

In the presence of certain conditions, the unreasonable duration of legal proceedings may also be brought before the European Court of Human Rights in Strasbourg, through a series of special proceedings for the breach of article 6 of the Human Rights Convention.

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